Corte Suprema di Cassazione, VI Sezione Penale

 

 

Udienza camerale del 19 dicembre 2006

 

N.  30857/06

                                                  

                MEMORIA PER IL RICORRENTE DR. ROSARIO IMPERIALE

 

 

Difensore di fiducia di Imperiale Rosario, a sostegno ed integrazione del ricorso depositato in data 24.7.06 e dei motivi in esso dispiegati, nonché della successiva memoria depositata in Cancelleria nella data del 10.10.06, espone, osserva e deduce ulteriormente quanto segue:

 

 

·       La Difesa di Imperiale Rosario, incensurato, iscritto all’Ordine dei Medici e dei Chirurgi della Provincia di Napoli, convertitosi da tempo all’Islam - essendo di fede monoteista mussulmana, pur essendo lontano mille miglia da ogni manifestazione di fondamentalismo - , consegnatosi spontaneamente alle autorità di polizia italiane dopo essere stato contattato sulla propria utenza cellulare da un funzionario della Questura di Napoli, tale Vice Sovraintendente Salvatore Imperato, ha sempre sostenuto come il proprio assistito, oramai tratto in arresto da circa un anno e ciò nonostante che nel procedimento estradizionale la cattura dell’estradando debba <seguire> la concessa estradizione e non già <precederla>, fosse richiesto ufficialmente dalle autorità del Regno Unito pel tramite di reati “fasulli”, ideati, costruiti e contestati, al solo scopo di celare l’atto persecutorio e discriminatorio che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire una determinata serie di reati, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di opinioni politiche o di condizioni personali, entrambi, nel caso di specie, riferibili all’appartenenza dell’estradando all’Islam;

·       Ed infatti, sin dai primi atti difensivi, è stato posto l’accento su di un personaggio “chiave” di tutta l’intrigata vicenda: il medico tunisino Wissem Htira, di cui si denunciò l’avvenuto rapimento ad opera congiunta dei servizi segreti statunitensi e britannici nel 2002 (vedasi in particolare la memoria difensiva prodotta dinanzi alla VIII Sezione della Corte di Appello di Napoli in data 20 marzo 2006). Questi, nelle more del procedimento pendente dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte, ha pure scritto al suo amico e collega Rosario Imperiale recapitandogli varia corrispondenza, tra cui un’ultima missiva in data 16 ottobre 2006 in cui gli faceva presente il suo intento di comparire dinanzi all’Ecc.ma Corte pur di riferire personalmente tutta la “verità”. Sta di fatto che il tunisino, su richiesta delle autorità britanniche, subiva il temporaneo sequestro del proprio passaporto, e ciò pochi giorni dopo l’ultima udienza camerale;

·       Tuttavia, ciò non gli ha proibito di far recapitare una dettagliata “Dèclaration”, resa in data 8 dicembre 2006 dinanzi ad un pubblico ufficiale della Repubblica tunisina, tale Ben Salem Samir della Municipalità di Mahdia, ovviamente in lingua francese, ma della quale si offre pure la traduzione giurata in lingua italiana, in cui lo stesso dichiara testualmente: Mi chiamo Htira Wissem e sono in possesso della carta d’identità N. 06117074 (il passaporto, come detto, gli è stato momentaneamente sequestrasto). La presente è da supporto al sig. Rosario Imperiale che attualmente è detenuto affinchè le autoritè britanniche non richiedano la sua estradizione dall’ Italia. Nel 2002, durante un soggiorno a Londra, la polizia inglese e la polizia americana mi arrestarono e torturarono per più mesi misteriosamente accusandomi di essere un terrorista e di aver collaborato con loro. Quando finirono col capire che non ero un terrorista, mi liberarono e tornai nel mio paese, la Tunisia. Quando raccontai questa storia a Rosario Imperiale, egli cercò di aiutarmi denunciando questo sopruso, ma le autorità inglesi lo hanno accusato e chiesto l’estradizione, secondo il mio parere, per avermi aiutato ed accusato l’operato del governo inglese. La mia stessa sorte attende il Sig. Rosario Imperiale se le autorità italiane accetteranno di estradarlo in Inghilterra. Mi auguro che questo documento possa chiarire la sua situazione. Con rispetto.Dott. Wissem Htira. In fede. Firma illegibile”.  Ecco, allora, come tutte le circostanze dedotte dal difensore alla pag. 3 della memoria difensiva depositata presso l’8° Sezione della Corte di Appello di Napoli corrispondono a verità: veramente il medico tunisino è stato prelevato “manu militare” dai servizi segreti per destinazione sconosciuta in uno dei quei carceri “speciali” oramai disseminati in mezzo mondo e dove i sospettati di terrorismo internazionale di matrice islamica vengono detenuti in condizioni di vita che con i “diritti umani” non hanno niente a che spartire (ci si rimanda, sul punto alla memoria deposita presso Codesta Corte in data 10.10.06); veramente il Dott. Rosario Imperiale è stato “trattenuto” in Tunisia, con tanto di passaporto “confiscato” dal 5 gennaio  2005 (vedasi pag. 28 del passaporto) al 3 maggio 2005 (pag. 18 passaporto), e ciò risulta proprio dai visti e dai timbri di entrata e di uscita dalla Repubblica tunisina, in quanto questo Stato, al pari dell’Italia, venne richiesto di estradizione dell’italiano da parte del R.U., richiesta, peraltro, rigettata; veramente, allora, il Dott. Rosario Imperiale ebbe modo, nel corso della sua permanenza “coatta” di incontrare in Tunisia il celebre docente di scienze politiche presso l’università di Tunisi, Prof. Hamad Redissi, così come con ogni probabilità egli veramente denunciò il tutto al giornalista Robert Wightman del “Daily Mirror”, cosa, del resto, fatta anche dal suo difensore – l’avvocato Vittorio Trupiano – il quale ebbe modo di contattare il noto giornalista inglese “freelance” Philip Willan che collabora con varie testate giornalistiche britanniche, in particolare con “The Guardian”, il quale, pure, al pari del suo collega Wightman, dopo un iniziale interesse alla vicenda, ha optato per il “silenzio-stampa”! Già, trattasi di materia “scottante”, ed il recente caso del rapimento dell’Imam di Milano Abu Omar ad opera della Cia ne è inquietante conferma: se il Dott. Rosario Imperiale verrà estradato, lo attende analoga sorte! Come le SS.VV. Ecc.me possono constatare, la versione dei fatti fornita dall’Imperiale non è più monca di adeguata documentazione probatoria come motivato dai giudici della Corte territoriale che, comunque, hanno preferito “glissare” l’argomento attenendosi al mero formalismo della richiesta di estradizione, pure esso, peraltro, affetto da vizi molteplici come ampiamente trattato nella precedente memoria. Basti pensare, ancora, che dal 1875 (data del primo trattato di estradizione tra R.U. ed Italia) ad oggi, solo in quattro casi (e sempre per reati gravissimi) il R.U. si è fatto rappresentare in procedimento di estradizione da un avvocato italiano, come nel caso di Hussain Osmar (settembre del 2005) o come nel caso Drivas (1987)!

·       Ed è ancora una volta il passaporto n.ro 396038 T intestato a Rosario Imperiale a smantellare il calunnioso impianto accusatorio ideato ai danni dello stesso: 1) nel fascicolo agli atti denominato “Estradizione dall’Italia di Angelo Imperiale & Rosario Imperiale (altrimenti noto come MICHELE SCOTTO, ANGELO VERON, ALFREDO MARTINO, MARCO PRINCEO, MARIO SARDO, LUCA CARLO)”, al capitolo denominato “RESOCONTO DEI FATTI”, alla pag. 2 , al numero 7, sotto la voce: Riciclaggio di denaro sporco, si legge: “Il giorno 3 ottobre 2003 Rosario IMPERIALE trasferì l’importo di £st. 106.000 dalla giurisdizione al fine di evitare procedimenti giudiziari a suo carico per il compimento di un reato. In violazione della Sezione 93 C(1)(b) del Decreto Legge del 1988 sulla Giustizia penale (Criminal Justice Act 1988)  Sul punto si rileva e si prova inconfutabilmente quanto segue: il giorno 3 ottobre 2003 Rosario Imperiale era in Napoli alla via S. Brigida n. 51. Lo prova la stipula notarile in pari data avvenuta tra il suddetto e suo fratello Imperiale Angelo per Notar Giancarlo Iaccarino, Rep. N° 8315, Racc. N° 4678;  2) alla successiva pag. 20, al n° 7 In violazione della Sezione 93C(1)(b) del Decreto Legge del 1988 sulla  (Criminal Justice Act 1988) si legge: “Il giorno 3 settembre 2002 Rosario IMPERIALE ottenne con l’inganno i servizi della Citibank, specificatamente l’apertura di conto bancario presentandosi come MARIO SARDO e dichiarando di essere il titolare legittimo della carta d’identità italiana numero AE 8609905”. Non è vero, in tale data l’estradando era presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Scienze Neurologiche - , come risulta da apposita attestazione;  3)  alla successiva pag. 23, al n° 31 In violazione della Sezione 1(1) del Decreto legge del 1978 sul Furto (Theft Act 1978) si legge: “Nel periodo compreso tra il 29 maggio 2002 ed il 19 giugno 2002 Rosario Imperiale ottenne in modo disonesto servizi dal Radisson Edwardian Grafton Hotel, specificatamente vitto e alloggio alberghiero con l’inganno facendosi passare per LUCA CALO e dichiarando di essere autorizzato ad usare le carte di credito Visa numero 4719-0250-0122-2422 e 4217-0218-8760-0937”.  Non è vero, in tale data l’estradando era in Napoli come risulta dall’estratto conto al 30 giugno 2002, dove vengono riportate n° 2 operazioni riguardanti prelievi presso gli sportelli “bancomat” cittadini effettuati il 18.06.2002 alle ore 21:00 ed alle ore 17:23, rispettivamente sul Banco di Napoli e sulla Banca di Roma; ancora, in data 26.06.2002, è riportato un nuovo prelievo sul Banco di Napoli alle ore 19:47;  4)  sempre alla pag. 23, al n° 32 In violazione della Sezione 1(1) del Decreto legge del 1978 sul Furto (Theft Act 1978) si legge: Nel periodo compreso tra il 19 giugno 2002 ed il 3 luglio 2002 Rosario IMPERIALE ottenne in modo disonesto servizi dal Radisson Edwardian Berkshire Hoetl, specificatamente vitto e alloggio alberghiero con l’inganno facendosi passare per LUCA CALO e dichiarando di essere autorizzato ad usare le carte di credito Visa numero 4339-0710-1491-6063 e 4217-0218-8760-0937”.  Non è vero, in tale data egli era in Tunisia come risulta inequivocabilmente dalla pag. 32 del passaporto allo stesso intestato e riportante timbro e data di entrata al 29 giugno 2002, nonché dalla pag. 30 del passaporto riportante timbro e data in uscita al 21 luglio 2002!;  5) In data 13.02.2006, a richiesta della difesa di Imperiale, l’Ufficio Antiriciclaggio e Rapporti con l’Autorità Giudiziaria del “SanPaolo-IMI-Struttura di Napoli”, e con riferimento al C/C 1000/8848 presso la filiale Napoli 96 intestato a Rosario Imperiale, ed in relazione ad un presunto trasferimento di Lire sterline 106.000, certificava: “In riscontro alla Vs. del 30 gennaio u.s. comunichiamo che dalle ricerche affettuate sull’AUI per il periodo 1/1/2002 al 31/12/2003 di non aver riscontrato bonifici in favore del suo assistito sig. Rosario Imperiale per un controvalore equvalente a lire sterline 106.000,00”. Quindi, quanto alla voce “Riciclaggio di denaro sporco” ante-riportata sub1), non solo è storicamente provato che l’Imperiale in data 3 ottobre 2003 era in Napoli in studio notarile, ma è altresì provato che la detta ingente somma non è stata trasferita su alcun conto dell’estradando!;

·       In data 26.10.2006 il noto studio legale londinese “Garstangs” spediva al detenuto Rosario Imperiale un voluminosissimo “Anti-terrorism, Crime and Securty Act 2001” (?), mai richiesto dall’estradando (!).., ma i reati per cui “ufficialmente” vien chiesta l’estradizione non sono altri?! (al proposito, si rimanda a quanto dedotto in tutte le memorie difensive prodotte, in ogni sede);

·        Si deve ancora tornare, sotto ulteriori aspetti in diritto, sull’oscuro caso giudiziario che vede richiesta, nei confronti del ricorrente, una procedura estradizionale non più affidabile quale quella, fin qui discussa, ai sensi della Convenzione Europea di Estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957 dagli Stati Contraenti, fra i quali l’Italia, e resa norma vigente nell’ordinamanto giuridico nazionale con la legge 30 gennaio 1963, n. 300. Infatti, tale normativa, anche con specifico riferimento ai fatti estradizionali de quibus, è stata completamente sostituita da quella del c.d. M.A.E. (Mandato di Arresto Europeo) avente ben diversa natura e consistenza che risulta applicabile, in ragione dei tempi di formulazione, allo Stato Italiano, della richiesta estradizionale avanzata dal R.U., al caso in attuale trattazione.  In effetti, a seguito del Consiglio della U.E. tenutosi a Tampere, scaturì la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 (pubblicata sulla G.U.C.E. del 18 luglio 2002) successivamente trasferita, anche nel diritto interno italiano, quale norma penal-processuale vigente, dalla legge n. 69 del 22 aprile 2005.  Norma unicamente applicabile, nel rapporto tra i due Stati co-firmatari – Membri dell’Unione Europea, rispetto alla richiesta estradizionale <passiva>, del cittadino italiano dr. Rosario Imperiale, oggetto della fattispecie ricorsuale in esame.  Che, invece, ha seguito totalmente, quanto illegittimamente, il meno garantito corso della cinquantennale Procedura Convenzionale Europea di Estradizione, del 1957 – 1963, non più affidabile in materia.  Sul punto, di essenziale rilievo nel caso dedotto, la dottrina (anche inglese, come vedremo) appare assolutamente concorde nel ritenere che, dopo il 31 dicembre 2003, sia unicamente applicabile il nuovo sistema estradizionale, ovvero di consegna di imputati o condannati, proprio del M.A.E., fra gli Stati aderenti all’Unione Europea ed allo spazio giudiziario europeo;

·       In conseguenza, come meglio verrà chiarito di seguito, al caso dell’estradando dr. Rosario Imperiale non era più applicabile la procedura della Convenzione Europea di estradizione, invece, non legittimamente applicata.  Vedremo a breve, quali gravi conseguenze personali possa avere per l’estradando l’applicazione del vecchio sistema estradizionale, con garanzie scritte circa  cinque decenni orsono e di ormai dubbia costituzionalità ( in specie l’art. 18).  Sono necessarie sul punto alcune valutazioni di diritto comunitario. Ad esempio costituite dalle dichiarazioni rese, sull’art. 31, paragrafo secondo, della Decisione quadro 13 giugno 2002 del Consiglio dell’Unione Europea (2002/584/GAI), relative ai tempi di applicazione del M.A.E. ed alle procedure di consegna tra Stati membri, pubblicate in G.U.C.E. L/246 del 29 settembre 2003. Con dichiarazione, conforme all’art. 32 della Decisione Quadro sul M.A.E., in effetti, gli Stati di Francia, Italia ed Austria hanno così convenuto di applicare le norme dall’1 gennaio 2004.  Ancor più significativamente, lo Stato inglese richiedente l’estradizione (passiva) del cittadino italiano per pretesi reati, anche associativi, ha specificatamente legiferato in merito all’applicazione della decisione quadro dell’U.E. sul mandato d’arresto europeo, per i cittadini dei Paesi aderenti all’Unione Europea, richiesti per la consegna alle proprie A.G. poiché imputati, o condannati, per reati ricompresi nella cooperazione prevista dallo spazio giudiziario europeo ( principalmente per l’elenco delle 32 fattispecie criminose ivi allegate, argomento sul quale pure si dovrà tornare).  Ebbene, lo Stato inglese ha dato attuazione alla Decisione Quadro sul M.A.E. adottando l’ “Extradition Act” del 2003.  Legge che ha concluso il proprio iter di approvazione all’interno del Parlamento inglese (Camera dei Comuni) il 23 novembre 2003 con giuridica vigenza dall’1 gennaio 2004 (il relativo testo normativo è accessibile - via Internet – sul sito britannico www.parliament.uk). Inoltre, dall’1 luglio 2004, il Governo del Regno Unito ha dato piena attuazione, secondo il proprio ordinamento interno, anche al S.I.S., ovvero al Sistema per le informazioni e la sicurezza, anche giudiziaria, adottato col famoso trattato inter-europeo di Schengen.  A seguito del nuovo ordinamento legislativo introdotto con l’Extradition Act del 2003, sia la normativa che la prassi, in materia di procedure estradizionali, da e per l’Estero, sono state integralmente innovate secondo il nuovo sistema del M.A.E.    Pertanto, sulla base delle nuove normative, anche europee, di settore, il Regno Unito ha dato corso ai Mandati di arresto europei ricevuti dopo l’1 gennaio 2004 - ed analogamente ha fatto per le richieste - in attivo – da farsi ad altri Stati aderenti all’Unione Europea dalla stessa data.  Quindi, pur considerando l’esistenza delle richiamate dichiarazioni statuali, rese ex art. 32 della Decisione Quadro, anche dall’Italia, nel caso in esame è stata violata la regola di diritto inter-temporale con l’applicazione della normativa estradizionale non più vigente, così come meno garantista dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 13-24-27, dall’art. 13, in relazione al 2, del C.P.  e dagli artt. 1,5 e 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, sottoscritto a Roma il 4 novembre 1950, nonché dei successivi Protocolli addizionali.

·       Secondo l’Extradition Act del 2003 vengono così meno i rapporti fra le Autorità politiche statali e, diversamente dal caso in esame, i rapporti vengono direttamente a svilupparsi fra le Autorità giurisdizionali appartenenti agli Ordinamenti giudiziari nazionali.  Le caratteristiche principali del nuovo sistema estradizionale applicabile, da e per, il Regno Unito sono le seguenti:  nelle parti 1) e 3) dell’Estradition Act sono rispettivamente regolate, secondo le previsioni normative della Decisione Quadro sul M.A.E., le richieste <passive>  per la consegna dei cittadini britannici richieste da altri Stati, ed al converso, per quelle <attive> alle quali R.U. tende (come nel caso del dr. Imperiale).  Nel recepimento britannico (si veda in proposito lo scritto di Gaetano De Amicis-Gabriele Iuzzolino dal titolo: L’attuazione del mandato d’arresto europeo nel Regno Unito) sono state così codificate, quali principali caratteristiche strutturali, le seguenti peculiarità: 1) la <giurisdizionalizzazione> della procedura di richiesta e consegna da e per altri Stati, atteso che non sono più possibili, all’interno dell’Unione Europea, rapporti - in subiecta materia - tra gli Organi politico-istituzionali coinvolti nella procedura (come invece avvenuto nel caso de quo), poiché la relativa competenza viene integralmente devoluta alle Autorità giudiziarie (si ricorda, al contratrio, come nel caso in esame <soggetto denunciante> dei presunti reati sia stato un ufficiale di polizia-appartenente ad una unità speciale anti-terrorismo del R.U.);  2)  l’Autorità nazionale, per Inghilterra ed Irlanda del Nord, designata per la competenza alla trasmissione dei mandati d’arresto europei, ovvero per la loro ricezione ed esame preliminare, è il N.C.I.S. (National Criminal Intelligence Service). Organo omologo, per la Scozia, è il Crown Office of Scotland, che agisce in qualità di autorità centrale preposta all’assistenza all’A.G. nel procedimento innanzi al giudice distrettuale di Edimburgo, denominato Scerif, assieme ad un rappresentante del Lord Advocate, quale responsabile delle indagini e dell’azione penale, che compare per conto dello Stato estero interessato alla procedura;  3)   viene meno la condizione della <doppia incriminabilità> per le fattispecie di reato indicate (32 casi) nell’Elenco contenuto essenziale della decisione quadro sul M.A.E. (anche su questo delicato argomento dovremo, in appresso, tornare, in tema di ipotesi di reato di frode, in questo caso);  4)  scompare la competenza dell’Unità di Cooperazione Giudiziaria presso l’home Office e viene meno, nella sostanza, il ruolo dell’Esecutivo, non essendo più previsto l’intervento dell’Home Secretary. Con l’unica importante eccezione (caso per noi speculare alla richiesta di consegna del dr. R. Imperiale) per quelle situazioni nelle quali le Autorità del R.U. ritengano (politicamente) di non dover consegnare la persona ricercata allorquando siano in gioco, ex art. 208, gli interessi della sicurezza nazionale. Ovvero, sussista l’ipotesi di richieste estradizionali ed una di esse provenga da un Paese <terzo>;

·       Fra le altre caratteristiche legislative, l’E.A. prevede specifiche condizioni di efficacia per il M.A.E., diverse, a seconda che il mandato sia emesso <ai fini dell’esercizio di un’azione penale> e comunque <prima di una condanna definitiva> o di una misura privativa della libertà personale (conviction case).  Nel primo caso, infatti, il mandato, oltre ad essere necessariamente emesso da un’Autorità giudiziaria nazionale, come tale riconosciuta nel Paese richiedente il M.A.E., deve contenere un’attestazione che la persona interessata è accusata di uno o più reati specificati nell’Elenco (delle 32 fattispecie europee) e che il provvedimento è stato adottato per l’<arresto> e la <consegna> di quella persona, affinchè venga sottoposta a processo proprio per le indicate fattispecie di reato; deve altresì contenere i <dati relativi all’identità dell’interessato>, alla <condotta costitutiva del (dei) reato/i – ivi comprese le circostanze inerenti alla (sua) commissione> quali il tempo ed il luogo, il grado di partecipazione, la norma della legge violata ed al tipo ed entità della pena che potrebbe essere integrata ed irrogata qualora il “richiesto” venisse poi ad essere dichiarato colpevole.  Tutti elementi attinenti alla garanzia personale del richiesto in estradizione che non si ritrovano nella procedura fin qui seguita nel caso del dr. Imperiale. Fra i quali, decisivamente, manca persino l’indicazione della durata massima di custodia cautelare preliminare alla quale l’estradando potrebbe essere sottoposto nel Regno Unito.  Carenza decisiva  - ex se – e tale da inficiare l’intera procedura fin qui svolta e che impone alla Corte Suprema di Cassazione di provvedere ad annullamento - senza rinvio – del provvedimento impugnato (V. Cass. VI Sezione penale 8-15/05/2006 n. 16542/06 in analogo tema sul M.A.E.). Ma non basta, poiché la S.C. potrà rilevare, sia quale Giudice del merito che della legittimità, altri essenziali aspetti della totale illegittimità giuridica della situazione <estradizionale> nella quale si trova, con privazione della libertà personale da oltre 12 mesi, il ricorrente (periodo cui vanno aggiunti in pre-sofferto cautelare, sempre su richiesta pre-estradizionale del R.U., poi non coltivata, mesi cinque di fermo giudiziario in Tunisia, pari a quasi diciotto mesi complessivi!).   L’interessato e la sottoscritta Difesa avevano già eccepito, rilevato e denunciato, anche le determinanti violazioni, verificatesi nel caso in esame, rispetto alle prescrizioni normative della previgente Convenzione Europea di Estradizione.  Decisive censure che si rammentano alla Corte Suprema di legittimità, quali argomenti oramai residuali rispetto a quanto sin qui illustrato, comunque decisivamente aggiuntivi per una decisione di radicale annullamento del provvedimento estradizionale n. 11/2006, emesso, in data 22 giugno-4 luglio 2006, dalla Corte di Appello, VIII sezione penale, in quanto affetto dai decisivi vizi, di merito e di legittimità, di seguito ancora analiticamente esposti;

·       Ed allora, ricordato ancora una volta che le richieste nei confronti del dr. Rosario Imperiale, secondo la pre-vigente convenzione di estradizione del 1957-1963, sono state emesse nel R.U. nelle date del 29 aprile-17 dicembre 2004 e che la procedura ha avuto corso nel 2005 giungendo, nelle date dell’1 e del 16 dicembre 2005, ad imporre all’estradando la misura cautelare personale, non può che concludersi, in generale, per la inapplicabilità e quindi illegittimità del procedimento estradizionale fin qui applicato.  Inoltre, nello specifico, ai sensi degli artt. 698, 700-702, 704-706 del Codice processuale penale, si censurano le molteplici violazioni configurate dal giudicante distrettuale in relazione alle stesse Norme Convenzionali, in tesi dinegata poiché non più applicabili, e purtuttavia decisamente disattese nell’applicazione, come efficacemente illustrato negli originari motivi di ricorso estesi al Giudice di legittimità in data 24 luglio 2006.  Profili che integrano violazioni costituzionali e delle norme della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, in speciein relazione all’art. 13 del Codice Penale. Anche sotto i fondamentali aspetti della tutela costituzionale della persona, artt. 13, primo e secondo comma, in relazione al 26.  Ovvero, alla riserva di giurisdizione e di <giusto processo> che si trovano confermati nel testo vigente dell’art. 111 della Costituzione della Repubblica;

·       Nel Regno Unito l’iniziativa delle indagini è completamente affidata agli organi, ordinari o <speciali> delle varie polizie (fra le quali MI/5 e MI/6, nonché nuclei antiterrorismo <interni> ed <esterni>). Nel presente caso, è stato l’ufficiale delle forze speciali, G.G. Worsdell, a chiedere, ed ottenere, per conto di società finanziarie degli Stati Uniti, nelle date del 29 aprile e del 17 dicembre 2004, dalla Corte di Bow Street-London, l’emissione delle richieste d’arresto - a fini estradizionali – fin qui discusse. Manca, quindi, un formale atto di querela, ovvero una qualificata notizia di reato equiparabile al sistema giudiziario vigente in Italia che ne impone un’immediata verifica giurisdizionale, fra il P.M. procedente ed il Giudice per le Indagini Preliminari, anche per la convalida di un fermo. Mentre, secondo la procedura inglese, alla acquisizione degli elementi tratti a carico del dr. Imperiale è stata data (solo) la forma definitiva del vaglio preliminare dall’organo sopraricordato. I requisiti per procedere alla restrizione della libertà personale sono molto meno rigorosi che in Italia e certamente meno garantistici dei nostri, in  quanto è necessaria una semplice notizia di reato, anche in assenza di specifiche indagini o della configurazione di un <grave quadro indiziario> per trarre un individuo in arresto. Ovvero, se straniero e di religione islamica, per chiedere l’emissione di una cattura e consegna ai fini estradizionali;

·       CENNI SUI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA”: sulla sufficienza degli elementi probatori deve dirsi quanto segue. Questi assumono rilevanza solo nei casi residuali di cooperazione estradizionale “non convenzionata”, mentre, nel quadro della cooperazione estradizionale fra i Paesi aderenti all’Unione Europea ed appartenenti al Consiglio d’Europa che era fondata sulla Convenzione Europea di Estradizione, non era previsto l’esame degli indizi di reità che avevano giustificato l’emissione del titolo estradizionale. La procedura veniva, come nel caso di specie, accordata sulla sola base dei documenti allegati alla domanda ed in tal senso il Supremo Collegio si è più volte espresso nei termini seguenti: “l’orientamento giurisprudenziale per cui l’estradizione è concessa sulla sola base delle allegazioni non implica che la Convenzione di estradizione consideri legittima una domanda di estradizione non basata su gravi indizi di colpevolezza. Quello che la Convenzione non richiede, basandosi evidentemente su una valutazione della sussistenza di un comune substrato di civiltà giuridica degli Stati membri del Consiglio d’Europa, è un positivo accertamento di tale presupposto da parte dell’Autorità giudiziaria dello Stato richiesto. La previsione per cui, in regime convenzionale, l’estradizione deve essere accordata sulla base delle allegazioni dell’Autorità richiedente non significa, dunque, affrancare la domanda estradizionale dal presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ma semplicemente da un dovere di valutarlo autonomamente rielaborando criticamente il materiale trasmesso” (Cass. Sez. VI, 23 settembre 2005, ricorrente Ilie Tetre).   Valuti la Corte Suprema la rispondenza del principio suddetto nel caso del ricorrente dr. R. Imperiale.  In sintesi, nel regime estradizionale proprio della cessata Convenzione Europea, i <gravi indizi di colpevolezza> devono essere presunti.  Nel caso in esame i fatti allegati sono inciliabili con tale presunzione in quanto palesemente arbitrari, comunque non verificati, e neppure contengono quelle sufficienti informazioni utili necessarie all’A.G. italiana per individuare semplicemente come “riconoscibili” i gravi indizi di colpevolezza in aderenza al tenore letterale del secondo paragrafo dell’art. 12 (lett. a) della Convenzione Europea per l’Estradizione, come ripetutamente interpetrata dalla giurisprudenza di legittimità. Il principio per il quale i gravi indizi di colpevolezza debbano rappresentare la “indifettibile ragione” per la quale l’A.G. di una altro Paese dell’Unione Europea abbia emesso un mandato d’arresto a carico di un soggetto (presso di esso) sottoposto a procedimento penale non trova, dunque, applicazione nella presente fattispecie non configurandosi l’atto estradizionale de quo come la conseguenza razionale di un provvedimento restrittivo della libertà “motivato” o quantomeno “giustificato” (si veda, per analogia, Cass. VI Sezione, 13.10.2005 ric. Pangac). E’ proprio per questo, e per la tutela che in quel Paese unicamente si prevede per le richieste <attive> di estradizione nei confronti di cittadini britannici, che il Regno Unito ha ricevuto numerosi dinieghi di estradizione negli anni di vigenza della Convenzione cennata.  Il caso “Imperiale” sarebbe paradossalmente uno dei pochi ad andare a buon fine.   E tale anomalia deve essere evitata stanti i gravi prifili sin qui sollevati ai sensi dell’art. 698 c.p.p., per un caso che è poltico e religioso;

·       “ PROFILI DI VIOLAZIONE DELL’ART. 13 C.P.P”, in relazione all’art. 606, primo comma, lett. b) del c.p.p.: si ricorda come il principio della doppia incriminazione, espresso nel nostro art. 13 del Codice sostanziale penale, secondo comma, sancisce che: “l’estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla straniera”. Risulta tautologico evidenziare come non si esiga che lo schema astratto e generale della norma incriminatrice straniera evocata trovi un suo esatto corrispondente in una norma penale dell’altro ordinamento, né che il fatto venga qualificato con il medesimo “nomen juris”, poiché basterà verificare che la stessa fattispecie criminalistica sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti: l’inglese e l’italiano.  Ma gli illeciti contestati ai fratelli Imperiale (con il dr. Angelo, dottore in scienze economiche, oramai prosciolto) non integrano gli estremi di alcun reato nel nostro Ordinamento né in quanto ad elementi costitutivi che a qualificazione formale. Si tratta, all’evidenza, di comportamenti che non sono certamente riconducibili ad alcuna figura del nostro Codice penale, pur volendosi prescindere dalla diversità nella punibilità o meno a titolo di colpa, dalla diversità quanto alla perseguibilità, o meno, a querela di parte. Iniziativa soggettiva che pure è richiesta per il reato di “frode” nell’ordinamento inglese e che - inspiegabilmente – (o, forse, logicamente) nel caso specifico non risulta essere stata attivata. Il principio della doppia incriminazione impone un riflesso processuale che si deve configurare nella verificata sussistenza dei “gravi indizi di colpevolezza” i quali non possono che essere parametrati su fattispecie astratte incriminatrici presenti nel nostro ordinamento. Si deve aggiungere, comunque, che non vi è quasi mai sussistenza del suddetto parametro tra i nostri reati associativi, comuni o politici, e la contestata figura della “conspiracy” anglosassone. Difatti, proprio sotto questo essenziale aspetto comparativo di diritto, è stato opposto frequente diniego da parte di diversi Stati europei (in particolare, la Francia) a richieste estradizionali provenienti dal Regno Unito, sia da considerarsi <passive> che <attive>.  Risulta difficile, pertanto, ignorare il problema, appena descritto, posto che: se si dovesse dare esecuzione nel nostro Paese a provvedimenti (come quello in esame) emessi in relazione a fattispecie che non trovassero alcuna corrispondenza nel catalogo nazionale “dei delitti (e delle pene)” dello Stato, la questione del rapporto con i principi di stretta legalità e di riserva di legge, come consacrati dall’art. 25 della Costituzione, sarebbe difficile da negare. Infatti, il tutto colliderebbe anche con il principio di tassatività e di determinatezza delle fattispecie penali sancito dall’art. 7, primo comma, della C.E.D.U. - Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali – e dall’art. 15 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del Cittadino.  Vale ancora la pena di rammentare, e pure la sentenza censurata della Corte distrettuale napoletana vi accenna, la differenza ontologica insuperabile delle rispettive strutture normative delle fattispecie di reato. Infatti, con l’istituto inglese della “conspiracy” quel legislatore, ha codificato in accoglimento della teoria del reato-scopo, e della colpa d’autore (v. pag. 78-79 e seg. Del Testo britannico), nonché del reato incompiuto, la previsione concretamente punitiva delle mere “intenzioni criminali”. Inoltre, come già decisamente segnalato in precedenza, basta l’accordo criminoso tra sole due persone. Anche se, proprio nel caso in esame, tolto il fratello dr. Angelo e gli ignoti non identificabili, non è dato sapere quali siano i concorrenti nei pretesi reati. Infatti, nel nostro ordinamento, derivato da una diversa tradizione penale liberale, vige il contrapposto principio della “necessaria offensività del reato” che impone la punibilità non certo di mere intese anti-giuridiche, bensì, e solo, di quelle che siano tradotte in atti concreti di esecuzione, con condotta dannosa o pericolosa. Ne deriva, per il principio di stretta legalità, la necessità di determinatezza della fattispecie penale in argomento. In altre più sostanziali parole, il reato contemplato e punito con l’art. 416 del Codice penale viene surrettiziamente richiamato come norma incriminatrice italiana di comparazione di quella inglese contestata quale “conspiracy”. Infatti, se fosse valido il riferimento ciò implicherebbe (come dagli atti non è) l’esistenza di un gruppo criminale organizzato (dal dr. Imperiale?) che ha la necessità “genetica” di aver avuto la consistenza di almeno tre persone partecipi, le quali, organicamente associatesi fra di loro, avrebbero posto in essere un comune progetto criminoso, attraverso i vari fatti, atti e comportamenti che si assumono consumati o tentati in un periodo temporale definito. Sennonchè, con esame normativo riferito ai fatti dedotti, il dr. Rosario Imperiale (medico), esclusa la partecipazione delittuosa del fratello Angelo (commercialista) scagionato in sede estradizionale (anche per lui tentata dal R.U.) avrebbe commesso così gravi reati unicamente, in concorso, con persone rimaste (da anni!) ignote.  Mancano, quindi, i presupposti normativi fra le fattispecie incriminatrici in apparente comparazione.  In conclusione, i pretesi fatti per i quali la Corte di Bow Street ha spiccato la richiesta, anche di arresto, ai fini estradizionali non trova riscontro legislativo in alcuna fattispecie penalmente rilevante in Italia, trovando così applicazione l’art. 1 del Codice penale sostanziale: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non sianoda essa stabilite”;

·       Infine, si sottolinea ancora come, anche ai sensi della previgente Convenzione Europea per l’estradizione (art. 18), mancando negli atti inviati dal Regno Unito qualsiasi indicazione relativa ai termini temporali massimi di permanenza dello stato di custodia cautelare, in Inghilterra, dell’estradando, anche sotto questo decisivo profilo, ed in analogia a quanto deciso dalla Sezione giudicante con la sentenza 8-15 maggio 2006, n. 16542/06, la procedura de qua rimane irrimediabilmente viziata dalla omissione rilevata;

 

 

·       Si ricorda ancora, sempre in lettura congiunta con i plurimi motivi del ricorso esteso, come il ricorrente sia cittadino italiano, laureato, specializzato ed immune sinora da qualsiasi problema giudiziario che giace fin dal dicembre 2005 in stato di custodia cautelare personale in carcere a fini estradizionali, in una procedura che definire “oscura” è assai riduttivo.

 

 

Richiamati ancora una volta gli integrali contenuti degli atti difensionali finora proposti, si confida, previo svolgimento dell’audizione personale dell’estradando, in una serena decisione della Suprema Corte per l’annullamento della decisione impugnata senza rinvio, con ogni altra conseguenza di Legge, in primis la remissione in libertà del cittadino italiano Rosario Imperiale.

 

                                                                                                                                                                          

 

Deposita i seguenti documenti:

-         A)     dichiarazione resa dal cittadino tunisino Wissem Htira in data 8.12.06 dinanzi a P.U. della Municipalità di Mahdia;

 

-         B)         traduzione giurata in lingua italiana della stessa;

 

-         C)      copia autentica del passaporto intestato a Rosario Imperiale n° 396038 T con traduzione giurata dei timbri e delle annotazioni in lingua tunisina ed annesso verbale di giuramento presso il Tribunale di Salerno in data 12.12.2006;

 

-         D)    copia atto di compravendita stipulato in Napoli, in data 3 ottobre 2003, tra Rosario ed Angelo Imperiale, per Notar Giancarlo Iaccarino, Rep. N° 8315;

 

-         E)     certificazione in data 3.9.02 della presenza di Rosario Imperiale presso l’università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Scienze Neurologiche;

 

 

 

-         F)  certificazione dell’Ufficio Antiriciclaggio e Rapporti con l’Autorità Giudiziaria del SanPaolo-Imi in data 13.2.06;

-         G)     estratto conto, in copia conforme, al 30 giugno 2002 del conto corrente n° 1000/8848 intestato a Imperiale Rosario presso il SanPaolo-Imi;

-         H)       “Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001”;

-         L)      busta in cellophane contenente il documento sub11) spedita da Londra in data 26.10.06 dallo Studio Legale Garstangs all’indirizzo del detenuto Rosario Imperiale;

-         I)    memoriale intestato alla Corte Suprema di Cassazione, VI Sezione Penale, redatto in data 12.12.06 da Imperiale Rosario e dallo stesso sottoscritto.

 

 

Con perfetta osservanza.

Roma, lì 14 dicembre 2006

 

 

                                                                                                                      

                                        (Avv. Vittorio Trupiano)