Corte
Suprema di Cassazione, VI Sezione Penale
N. 30857/06
MEMORIA PER IL RICORRENTE
DR. ROSARIO IMPERIALE
· La Difesa di Imperiale
Rosario, incensurato, iscritto all’Ordine dei Medici e dei Chirurgi della Provincia
di Napoli, convertitosi da tempo all’Islam - essendo di fede monoteista
mussulmana, pur essendo lontano mille miglia da ogni manifestazione di
fondamentalismo - , consegnatosi spontaneamente alle autorità di polizia
italiane dopo essere stato contattato sulla propria utenza cellulare da un
funzionario della Questura di Napoli, tale Vice Sovraintendente Salvatore
Imperato, ha sempre sostenuto come il proprio assistito, oramai tratto in
arresto da circa un anno e ciò nonostante che nel procedimento estradizionale
la cattura dell’estradando debba <seguire> la concessa estradizione e non
già <precederla>, fosse richiesto ufficialmente dalle autorità del Regno
Unito pel tramite di reati “fasulli”, ideati, costruiti e contestati, al
solo scopo di celare l’atto persecutorio e discriminatorio che, in quanto
mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire una
determinata serie di reati, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso
Stato richiedente mira a realizzare per motivi di opinioni politiche o di
condizioni personali, entrambi, nel caso di specie, riferibili all’appartenenza
dell’estradando all’Islam;
· Ed infatti, sin dai primi
atti difensivi, è stato posto l’accento su di un personaggio “chiave” di tutta
l’intrigata vicenda: il medico tunisino Wissem Htira, di cui si
denunciò l’avvenuto rapimento ad opera congiunta dei servizi segreti
statunitensi e britannici nel 2002 (vedasi in particolare la memoria difensiva
prodotta dinanzi alla VIII Sezione della Corte di Appello di Napoli in data 20
marzo 2006). Questi, nelle more del procedimento pendente dinanzi a Codesta
Ecc.ma Corte, ha pure scritto al suo amico e collega Rosario Imperiale
recapitandogli varia corrispondenza, tra cui un’ultima missiva in data 16
ottobre 2006 in cui gli faceva presente il suo intento di comparire dinanzi
all’Ecc.ma Corte pur di riferire personalmente tutta la “verità”. Sta di
fatto che il tunisino, su richiesta delle autorità britanniche, subiva il
temporaneo sequestro del proprio passaporto, e ciò pochi giorni dopo l’ultima
udienza camerale;
·
Tuttavia, ciò
non gli ha proibito di far recapitare una dettagliata “Dèclaration”,
resa in data 8 dicembre 2006 dinanzi ad un pubblico ufficiale della Repubblica
tunisina, tale Ben Salem Samir della Municipalità di Mahdia, ovviamente in
lingua francese, ma della quale si offre pure la traduzione giurata in lingua
italiana, in cui lo stesso dichiara testualmente: “Mi chiamo Htira Wissem
e sono in possesso della carta d’identità N. 06117074 (il passaporto, come
detto, gli è stato momentaneamente sequestrasto). La presente è da supporto
al sig. Rosario Imperiale che attualmente è detenuto affinchè le autoritè
britanniche non richiedano la sua estradizione dall’ Italia. Nel 2002,
durante un soggiorno a Londra, la polizia inglese e la polizia americana mi
arrestarono e torturarono per più mesi misteriosamente accusandomi di essere un
terrorista e di aver collaborato con loro. Quando finirono col capire che
non ero un terrorista, mi liberarono e tornai nel mio paese, la Tunisia.
Quando raccontai questa storia a Rosario Imperiale, egli cercò di aiutarmi
denunciando questo sopruso, ma le autorità inglesi lo hanno accusato e chiesto
l’estradizione, secondo il mio parere, per avermi aiutato ed accusato l’operato
del governo inglese. La mia stessa sorte attende il Sig. Rosario Imperiale se
le autorità italiane accetteranno di estradarlo in Inghilterra. Mi
auguro che questo documento possa chiarire la sua situazione. Con
rispetto.Dott. Wissem Htira. In fede. Firma illegibile”. Ecco, allora, come tutte le circostanze
dedotte dal difensore alla pag. 3 della memoria difensiva depositata presso
l’8° Sezione della Corte di Appello di Napoli corrispondono a verità: veramente
il medico tunisino è stato prelevato “manu militare” dai servizi segreti per
destinazione sconosciuta in uno dei quei carceri “speciali” oramai disseminati
in mezzo mondo e dove i sospettati di terrorismo internazionale di matrice
islamica vengono detenuti in condizioni di vita che con i “diritti umani” non
hanno niente a che spartire (ci si rimanda, sul punto alla memoria deposita
presso Codesta Corte in data 10.10.06); veramente il Dott. Rosario
Imperiale è stato “trattenuto” in Tunisia, con tanto di passaporto “confiscato”
dal 5 gennaio 2005 (vedasi pag. 28 del
passaporto) al 3 maggio 2005 (pag. 18 passaporto), e ciò risulta proprio dai
visti e dai timbri di entrata e di uscita dalla Repubblica tunisina, in quanto
questo Stato, al pari dell’Italia, venne richiesto di estradizione dell’italiano
da parte del R.U., richiesta, peraltro, rigettata; veramente, allora, il
Dott. Rosario Imperiale ebbe modo, nel corso della sua permanenza “coatta” di
incontrare in Tunisia il celebre docente di scienze politiche presso
l’università di Tunisi, Prof. Hamad Redissi, così come con ogni probabilità
egli veramente denunciò il tutto al giornalista Robert Wightman del “Daily
Mirror”, cosa, del resto, fatta anche dal suo difensore – l’avvocato Vittorio
Trupiano – il quale ebbe modo di contattare il noto giornalista inglese
“freelance” Philip Willan che collabora con varie testate giornalistiche
britanniche, in particolare con “The Guardian”, il quale, pure, al pari del suo
collega Wightman, dopo un iniziale interesse alla vicenda, ha optato per il
“silenzio-stampa”! Già, trattasi di materia “scottante”, ed il recente caso del
rapimento dell’Imam di Milano Abu Omar ad opera della Cia ne è
inquietante conferma: se il Dott. Rosario Imperiale verrà estradato, lo
attende analoga sorte! Come le SS.VV. Ecc.me possono constatare, la
versione dei fatti fornita dall’Imperiale non è più monca di adeguata
documentazione probatoria come motivato dai giudici della Corte territoriale
che, comunque, hanno preferito “glissare” l’argomento attenendosi al mero
formalismo della richiesta di estradizione, pure esso, peraltro, affetto da
vizi molteplici come ampiamente trattato nella precedente memoria. Basti
pensare, ancora, che dal 1875 (data del primo trattato di estradizione tra R.U.
ed Italia) ad oggi, solo in quattro casi (e sempre per reati gravissimi) il
R.U. si è fatto rappresentare in procedimento di estradizione da un avvocato
italiano, come nel caso di Hussain Osmar (settembre del 2005) o come nel caso
Drivas (1987)!
·
Ed è ancora una
volta il passaporto n.ro 396038 T intestato a Rosario Imperiale a smantellare
il calunnioso impianto accusatorio ideato ai danni dello stesso: 1) nel
fascicolo agli atti denominato “Estradizione dall’Italia di Angelo Imperiale
& Rosario Imperiale (altrimenti noto come MICHELE SCOTTO, ANGELO VERON,
ALFREDO MARTINO, MARCO PRINCEO, MARIO SARDO, LUCA CARLO)”, al capitolo
denominato “RESOCONTO DEI FATTI”, alla pag. 2 , al numero 7, sotto la voce: Riciclaggio
di denaro sporco, si legge: “Il giorno 3 ottobre 2003 Rosario IMPERIALE
trasferì l’importo di £st. 106.000 dalla giurisdizione al fine di evitare
procedimenti giudiziari a suo carico per il compimento di un reato. In
violazione della Sezione 93 C(1)(b) del Decreto Legge del 1988 sulla Giustizia
penale (Criminal Justice Act 1988)”
Sul punto si rileva e si prova inconfutabilmente quanto segue: il
giorno 3 ottobre 2003 Rosario Imperiale era in Napoli alla via S. Brigida n.
51. Lo prova la stipula notarile in pari data avvenuta tra il suddetto e suo
fratello Imperiale Angelo per Notar Giancarlo Iaccarino, Rep. N° 8315,
Racc. N° 4678; 2) alla successiva
pag. 20, al n° 7 In violazione della Sezione 93C(1)(b) del Decreto Legge del
1988 sulla (Criminal Justice Act
1988) si legge: “Il giorno 3 settembre 2002 Rosario IMPERIALE ottenne
con l’inganno i servizi della Citibank, specificatamente l’apertura di conto
bancario presentandosi come MARIO SARDO e dichiarando di essere il titolare
legittimo della carta d’identità italiana numero AE 8609905”. Non è
vero, in tale data l’estradando era presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” - Dipartimento di Scienze Neurologiche - , come risulta da
apposita attestazione; 3) alla successiva pag. 23, al n° 31 In
violazione della Sezione 1(1) del Decreto legge del 1978 sul Furto (Theft Act
1978) si legge: “Nel periodo compreso tra il 29 maggio 2002 ed il 19
giugno 2002 Rosario Imperiale ottenne in modo disonesto servizi dal Radisson
Edwardian Grafton Hotel, specificatamente vitto e alloggio alberghiero con
l’inganno facendosi passare per LUCA CALO e dichiarando di essere autorizzato
ad usare le carte di credito Visa numero 4719-0250-0122-2422 e
4217-0218-8760-0937”. Non è
vero, in tale data l’estradando era in Napoli come risulta dall’estratto conto
al 30 giugno 2002, dove vengono riportate n° 2 operazioni riguardanti prelievi
presso gli sportelli “bancomat” cittadini effettuati il 18.06.2002 alle ore
21:00 ed alle ore 17:23, rispettivamente sul Banco di Napoli e sulla Banca di
Roma; ancora, in data 26.06.2002, è riportato un nuovo prelievo sul Banco
di Napoli alle ore 19:47; 4) sempre alla pag. 23, al n° 32 In
violazione della Sezione 1(1) del Decreto legge del 1978 sul Furto (Theft Act
1978) si legge: “Nel periodo compreso tra il 19 giugno 2002 ed il 3
luglio 2002 Rosario IMPERIALE ottenne in modo disonesto servizi dal
Radisson Edwardian Berkshire Hoetl, specificatamente vitto e alloggio
alberghiero con l’inganno facendosi passare per LUCA CALO e dichiarando di
essere autorizzato ad usare le carte di credito Visa numero
4339-0710-1491-6063 e 4217-0218-8760-0937”. Non è vero, in tale data egli era in Tunisia come risulta
inequivocabilmente dalla pag. 32 del passaporto allo stesso intestato e
riportante timbro e data di entrata al 29 giugno 2002, nonché dalla pag. 30 del
passaporto riportante timbro e data in uscita al 21 luglio 2002!; 5) In data 13.02.2006, a richiesta
della difesa di Imperiale, l’Ufficio Antiriciclaggio e Rapporti con
l’Autorità Giudiziaria del “SanPaolo-IMI-Struttura di Napoli”, e con
riferimento al C/C 1000/8848 presso la filiale Napoli 96 intestato a Rosario
Imperiale, ed in relazione ad un presunto trasferimento di Lire
sterline 106.000, certificava: “In riscontro alla Vs. del 30 gennaio u.s.
comunichiamo che dalle ricerche affettuate sull’AUI per il periodo 1/1/2002 al
31/12/2003 di non aver riscontrato bonifici in favore del suo assistito sig.
Rosario Imperiale per un controvalore equvalente a lire sterline 106.000,00”.
Quindi, quanto alla voce “Riciclaggio di denaro sporco” ante-riportata
sub1), non solo è storicamente provato che l’Imperiale in data 3 ottobre 2003
era in Napoli in studio notarile, ma è altresì provato che la detta ingente
somma non è stata trasferita su alcun conto dell’estradando!;
·
In data
26.10.2006 il noto studio legale londinese “Garstangs” spediva al
detenuto Rosario Imperiale un voluminosissimo “Anti-terrorism, Crime and
Securty Act 2001” (?), mai richiesto dall’estradando (!).., ma i reati per cui
“ufficialmente” vien chiesta l’estradizione non sono altri?! (al proposito,
si rimanda a quanto dedotto in tutte le memorie difensive prodotte, in ogni
sede);
· Si deve ancora tornare, sotto ulteriori aspetti in diritto,
sull’oscuro caso giudiziario che vede richiesta, nei confronti del ricorrente,
una procedura estradizionale non più affidabile quale quella, fin qui discussa,
ai sensi della Convenzione Europea di Estradizione sottoscritta a Parigi il 13
dicembre 1957 dagli Stati Contraenti, fra i quali l’Italia, e resa norma
vigente nell’ordinamanto giuridico nazionale con la legge 30 gennaio 1963, n.
300. Infatti, tale normativa, anche con specifico riferimento ai fatti
estradizionali de quibus, è stata completamente sostituita da quella del c.d.
M.A.E. (Mandato di Arresto Europeo) avente ben diversa natura e consistenza che
risulta applicabile, in ragione dei tempi di formulazione, allo Stato Italiano,
della richiesta estradizionale avanzata dal R.U., al caso in attuale
trattazione. In effetti, a seguito del
Consiglio della U.E. tenutosi a Tampere, scaturì la decisione quadro
2002/584/GAI del 13 giugno 2002 (pubblicata sulla G.U.C.E. del 18 luglio 2002)
successivamente trasferita, anche nel diritto interno italiano, quale norma
penal-processuale vigente, dalla legge n. 69 del 22 aprile 2005. Norma unicamente applicabile, nel
rapporto tra i due Stati co-firmatari – Membri dell’Unione Europea, rispetto
alla richiesta estradizionale <passiva>, del cittadino italiano dr.
Rosario Imperiale, oggetto della fattispecie ricorsuale in esame. Che, invece, ha seguito totalmente,
quanto illegittimamente, il meno garantito corso della cinquantennale Procedura
Convenzionale Europea di Estradizione, del 1957 – 1963, non più affidabile in
materia. Sul punto, di essenziale
rilievo nel caso dedotto, la dottrina (anche inglese, come vedremo) appare
assolutamente concorde nel ritenere che, dopo il 31 dicembre 2003, sia
unicamente applicabile il nuovo sistema estradizionale, ovvero di consegna di
imputati o condannati, proprio del M.A.E., fra gli Stati aderenti all’Unione
Europea ed allo spazio giudiziario europeo;
·
In
conseguenza, come meglio verrà chiarito di seguito, al caso dell’estradando dr.
Rosario Imperiale non era più applicabile la procedura della Convenzione
Europea di estradizione, invece, non legittimamente applicata. Vedremo a breve, quali gravi conseguenze personali possa avere
per l’estradando l’applicazione del vecchio sistema estradizionale, con
garanzie scritte circa cinque decenni
orsono e di ormai dubbia costituzionalità ( in specie l’art. 18). Sono necessarie sul punto alcune valutazioni
di diritto comunitario. Ad esempio costituite dalle dichiarazioni rese,
sull’art. 31, paragrafo secondo, della Decisione quadro 13 giugno 2002 del
Consiglio dell’Unione Europea (2002/584/GAI), relative ai tempi di applicazione
del M.A.E. ed alle procedure di consegna tra Stati membri, pubblicate in
G.U.C.E. L/246 del 29 settembre 2003. Con dichiarazione, conforme all’art. 32
della Decisione Quadro sul M.A.E., in effetti, gli Stati di Francia, Italia ed
Austria hanno così convenuto di applicare le norme dall’1 gennaio 2004. Ancor più significativamente, lo Stato
inglese richiedente l’estradizione (passiva) del cittadino italiano per
pretesi reati, anche associativi, ha specificatamente legiferato in merito
all’applicazione della decisione quadro dell’U.E. sul mandato d’arresto
europeo, per i cittadini dei Paesi aderenti all’Unione Europea, richiesti per
la consegna alle proprie A.G. poiché imputati, o condannati, per reati
ricompresi nella cooperazione prevista dallo spazio giudiziario europeo ( principalmente
per l’elenco delle 32 fattispecie criminose ivi allegate, argomento sul quale
pure si dovrà tornare). Ebbene, lo
Stato inglese ha dato attuazione alla Decisione Quadro sul M.A.E.
adottando l’ “Extradition Act” del 2003. Legge che ha concluso il proprio iter di approvazione all’interno
del Parlamento inglese (Camera dei Comuni) il 23 novembre 2003 con giuridica
vigenza dall’1 gennaio 2004 (il relativo testo normativo è accessibile - via
Internet – sul sito britannico www.parliament.uk).
Inoltre, dall’1 luglio 2004, il Governo del Regno Unito ha dato piena
attuazione, secondo il proprio ordinamento interno, anche al S.I.S.,
ovvero al Sistema per le informazioni e la sicurezza, anche giudiziaria,
adottato col famoso trattato inter-europeo di Schengen. A seguito del nuovo ordinamento
legislativo introdotto con l’Extradition Act del 2003, sia la normativa che la
prassi, in materia di procedure estradizionali, da e per l’Estero, sono state
integralmente innovate secondo il nuovo sistema del M.A.E. Pertanto, sulla base delle nuove
normative, anche europee, di settore, il Regno Unito ha dato corso ai Mandati
di arresto europei ricevuti dopo l’1 gennaio 2004 - ed analogamente ha fatto
per le richieste - in attivo – da farsi ad altri Stati aderenti all’Unione
Europea dalla stessa data. Quindi, pur
considerando l’esistenza delle richiamate dichiarazioni statuali, rese ex art.
32 della Decisione Quadro, anche dall’Italia, nel caso in esame è stata
violata la regola di diritto inter-temporale con l’applicazione
della normativa estradizionale non più vigente, così come meno
garantista dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione
della Repubblica Italiana, artt. 13-24-27, dall’art. 13, in relazione al 2, del
C.P. e dagli artt. 1,5 e 6 della
Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali,
sottoscritto a Roma il 4 novembre 1950, nonché dei successivi Protocolli
addizionali.
· Secondo l’Extradition Act
del 2003 vengono così meno i rapporti fra le Autorità politiche statali e,
diversamente dal caso in esame, i rapporti vengono direttamente a svilupparsi
fra le Autorità giurisdizionali appartenenti agli Ordinamenti giudiziari
nazionali. Le caratteristiche
principali del nuovo sistema estradizionale applicabile, da e per, il Regno
Unito sono le seguenti: nelle parti 1)
e 3) dell’Estradition Act sono rispettivamente regolate, secondo le previsioni
normative della Decisione Quadro sul M.A.E., le richieste <passive> per la consegna dei cittadini britannici
richieste da altri Stati, ed al converso, per quelle <attive> alle quali
R.U. tende (come nel caso del dr. Imperiale).
Nel recepimento britannico (si veda in proposito lo scritto di Gaetano
De Amicis-Gabriele Iuzzolino dal titolo: L’attuazione del mandato d’arresto
europeo nel Regno Unito) sono state così codificate, quali principali
caratteristiche strutturali, le seguenti peculiarità: 1) la
<giurisdizionalizzazione> della procedura di richiesta e consegna da e
per altri Stati, atteso che non sono più possibili, all’interno dell’Unione
Europea, rapporti - in subiecta materia - tra gli Organi politico-istituzionali
coinvolti nella procedura (come invece avvenuto nel caso de quo), poiché la
relativa competenza viene integralmente devoluta alle Autorità giudiziarie (si
ricorda, al contratrio, come nel caso in esame <soggetto denunciante> dei
presunti reati sia stato un ufficiale di polizia-appartenente ad una unità
speciale anti-terrorismo del R.U.); 2) l’Autorità nazionale, per Inghilterra ed
Irlanda del Nord, designata per la competenza alla trasmissione dei mandati
d’arresto europei, ovvero per la loro ricezione ed esame preliminare, è il
N.C.I.S. (National Criminal Intelligence Service). Organo omologo, per la
Scozia, è il Crown Office of Scotland, che agisce in qualità di autorità
centrale preposta all’assistenza all’A.G. nel procedimento innanzi al giudice
distrettuale di Edimburgo, denominato Scerif, assieme ad un rappresentante del
Lord Advocate, quale responsabile delle indagini e dell’azione penale, che
compare per conto dello Stato estero interessato alla procedura; 3)
viene meno la condizione della <doppia incriminabilità> per le
fattispecie di reato indicate (32 casi) nell’Elenco contenuto essenziale della
decisione quadro sul M.A.E. (anche su questo delicato argomento dovremo, in
appresso, tornare, in tema di ipotesi di reato di frode, in questo caso); 4)
scompare la competenza dell’Unità di Cooperazione Giudiziaria presso
l’home Office e viene meno, nella sostanza, il ruolo dell’Esecutivo, non
essendo più previsto l’intervento dell’Home Secretary. Con l’unica importante
eccezione (caso per noi speculare alla richiesta di consegna del dr. R.
Imperiale) per quelle situazioni nelle quali le Autorità del R.U. ritengano
(politicamente) di non dover consegnare la persona ricercata allorquando siano
in gioco, ex art. 208, gli interessi della sicurezza nazionale. Ovvero,
sussista l’ipotesi di richieste estradizionali ed una di esse provenga da un
Paese <terzo>;
·
Fra le altre
caratteristiche legislative, l’E.A. prevede specifiche condizioni di efficacia
per il M.A.E., diverse, a seconda che il mandato sia emesso <ai fini
dell’esercizio di un’azione penale> e comunque <prima di una condanna
definitiva> o di una misura privativa della libertà personale (conviction
case). Nel primo caso, infatti, il
mandato, oltre ad essere necessariamente emesso da un’Autorità giudiziaria
nazionale, come tale riconosciuta nel Paese richiedente il M.A.E., deve
contenere un’attestazione che la persona interessata è accusata di uno o
più reati specificati nell’Elenco (delle 32 fattispecie europee) e che il
provvedimento è stato adottato per l’<arresto> e la <consegna> di
quella persona, affinchè venga sottoposta a processo proprio per le indicate
fattispecie di reato; deve altresì contenere i <dati relativi
all’identità dell’interessato>, alla <condotta costitutiva del (dei)
reato/i – ivi comprese le circostanze inerenti alla (sua) commissione> quali
il tempo ed il luogo, il grado di partecipazione, la norma della legge violata
ed al tipo ed entità della pena che potrebbe essere integrata ed irrogata
qualora il “richiesto” venisse poi ad essere dichiarato colpevole. Tutti elementi attinenti alla garanzia
personale del richiesto in estradizione che non si ritrovano nella procedura
fin qui seguita nel caso del dr. Imperiale. Fra i quali, decisivamente, manca
persino l’indicazione della durata massima di custodia cautelare preliminare
alla quale l’estradando potrebbe essere sottoposto nel Regno Unito. Carenza decisiva - ex se – e tale da inficiare l’intera
procedura fin qui svolta e che impone alla Corte Suprema di Cassazione di
provvedere ad annullamento - senza rinvio – del provvedimento impugnato (V.
Cass. VI Sezione penale 8-15/05/2006 n. 16542/06 in analogo tema sul M.A.E.).
Ma non basta, poiché la S.C. potrà rilevare, sia quale Giudice del merito che
della legittimità, altri essenziali aspetti della totale illegittimità
giuridica della situazione <estradizionale> nella quale si trova, con
privazione della libertà personale da oltre 12 mesi, il ricorrente (periodo cui
vanno aggiunti in pre-sofferto cautelare, sempre su richiesta
pre-estradizionale del R.U., poi non coltivata, mesi cinque di fermo
giudiziario in Tunisia, pari a quasi diciotto mesi complessivi!). L’interessato e la sottoscritta Difesa
avevano già eccepito, rilevato e denunciato, anche le determinanti violazioni,
verificatesi nel caso in esame, rispetto alle prescrizioni normative della
previgente Convenzione Europea di Estradizione. Decisive censure che si rammentano alla Corte Suprema di
legittimità, quali argomenti oramai residuali rispetto a quanto sin qui
illustrato, comunque decisivamente aggiuntivi per una decisione di radicale
annullamento del provvedimento estradizionale n. 11/2006, emesso, in data 22
giugno-4 luglio 2006, dalla Corte di Appello, VIII sezione penale, in quanto
affetto dai decisivi vizi, di merito e di legittimità, di seguito ancora
analiticamente esposti;
·
Ed allora,
ricordato ancora una volta che le richieste nei confronti del dr. Rosario
Imperiale, secondo la pre-vigente convenzione di estradizione del 1957-1963,
sono state emesse nel R.U. nelle date del 29 aprile-17 dicembre 2004 e che la
procedura ha avuto corso nel 2005 giungendo, nelle date dell’1 e del 16
dicembre 2005, ad imporre all’estradando la misura cautelare personale, non
può che concludersi, in generale, per la inapplicabilità e quindi
illegittimità del procedimento estradizionale fin qui applicato. Inoltre, nello specifico, ai
sensi degli artt. 698, 700-702, 704-706 del Codice processuale penale, si
censurano le molteplici violazioni configurate dal giudicante distrettuale in
relazione alle stesse Norme Convenzionali, in tesi dinegata poiché non più
applicabili, e purtuttavia decisamente disattese nell’applicazione, come
efficacemente illustrato negli originari motivi di ricorso estesi al Giudice di
legittimità in data 24 luglio 2006.
Profili che integrano violazioni costituzionali e delle norme della
Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, in speciein relazione all’art. 13
del Codice Penale. Anche sotto i fondamentali aspetti della tutela
costituzionale della persona, artt. 13, primo e secondo comma, in relazione al
26. Ovvero, alla riserva di
giurisdizione e di <giusto processo> che si trovano confermati nel testo
vigente dell’art. 111 della Costituzione della Repubblica;
·
Nel Regno Unito
l’iniziativa delle indagini è completamente affidata agli organi, ordinari o
<speciali> delle varie polizie (fra le quali MI/5 e MI/6, nonché nuclei
antiterrorismo <interni> ed <esterni>). Nel presente caso, è stato
l’ufficiale delle forze speciali, G.G. Worsdell, a chiedere, ed ottenere, per
conto di società finanziarie degli Stati Uniti, nelle date del 29 aprile e del
17 dicembre 2004, dalla Corte di Bow Street-London, l’emissione delle richieste
d’arresto - a fini estradizionali – fin qui discusse. Manca, quindi, un formale
atto di querela, ovvero una qualificata notizia di reato equiparabile al
sistema giudiziario vigente in Italia che ne impone un’immediata verifica
giurisdizionale, fra il P.M. procedente ed il Giudice per le Indagini
Preliminari, anche per la convalida di un fermo. Mentre, secondo la procedura
inglese, alla acquisizione degli elementi tratti a carico del dr. Imperiale è
stata data (solo) la forma definitiva del vaglio preliminare dall’organo
sopraricordato. I requisiti per procedere alla restrizione della libertà
personale sono molto meno rigorosi che in Italia e certamente meno garantistici
dei nostri, in quanto è necessaria una
semplice notizia di reato, anche in assenza di specifiche indagini o della
configurazione di un <grave quadro indiziario> per trarre un individuo in
arresto. Ovvero, se straniero e di religione islamica, per chiedere l’emissione
di una cattura e consegna ai fini estradizionali;
·
“CENNI SUI
GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA”: sulla sufficienza degli elementi probatori
deve dirsi quanto segue. Questi assumono rilevanza solo nei casi residuali di
cooperazione estradizionale “non convenzionata”, mentre, nel quadro della
cooperazione estradizionale fra i Paesi aderenti all’Unione Europea ed
appartenenti al Consiglio d’Europa che era fondata sulla Convenzione Europea di
Estradizione, non era previsto l’esame degli indizi di reità che avevano
giustificato l’emissione del titolo estradizionale. La procedura veniva,
come nel caso di specie, accordata sulla sola base dei documenti allegati alla
domanda ed in tal senso il Supremo Collegio si è più volte espresso nei termini
seguenti: “l’orientamento giurisprudenziale per cui l’estradizione è
concessa sulla sola base delle allegazioni non implica che la Convenzione di
estradizione consideri legittima una domanda di estradizione non basata su
gravi indizi di colpevolezza. Quello che la Convenzione non richiede, basandosi
evidentemente su una valutazione della sussistenza di un comune substrato di
civiltà giuridica degli Stati membri del Consiglio d’Europa, è un positivo
accertamento di tale presupposto da parte dell’Autorità giudiziaria dello Stato
richiesto. La previsione per cui, in regime convenzionale, l’estradizione deve
essere accordata sulla base delle allegazioni dell’Autorità richiedente non
significa, dunque, affrancare la domanda estradizionale dal presupposto dei
gravi indizi di colpevolezza, ma semplicemente da un dovere di valutarlo
autonomamente rielaborando criticamente il materiale trasmesso” (Cass. Sez. VI,
23 settembre 2005, ricorrente Ilie Tetre). Valuti la Corte Suprema la rispondenza del principio suddetto
nel caso del ricorrente dr. R. Imperiale.
In sintesi, nel regime estradizionale proprio della cessata Convenzione
Europea, i <gravi indizi di colpevolezza> devono essere presunti. Nel caso in esame i fatti allegati sono
inciliabili con tale presunzione in quanto palesemente arbitrari, comunque non
verificati, e neppure contengono quelle sufficienti informazioni utili
necessarie all’A.G. italiana per individuare semplicemente come “riconoscibili”
i gravi indizi di colpevolezza in aderenza al tenore letterale del secondo
paragrafo dell’art. 12 (lett. a) della Convenzione Europea per l’Estradizione,
come ripetutamente interpetrata dalla giurisprudenza di legittimità. Il
principio per il quale i gravi indizi di colpevolezza debbano rappresentare la
“indifettibile ragione” per la quale l’A.G. di una altro Paese dell’Unione
Europea abbia emesso un mandato d’arresto a carico di un soggetto (presso di
esso) sottoposto a procedimento penale non trova, dunque, applicazione nella
presente fattispecie non configurandosi l’atto estradizionale de quo come la
conseguenza razionale di un provvedimento restrittivo della libertà “motivato”
o quantomeno “giustificato” (si veda, per analogia, Cass. VI Sezione,
13.10.2005 ric. Pangac). E’ proprio per questo, e per la tutela che in quel
Paese unicamente si prevede per le richieste <attive> di estradizione nei
confronti di cittadini britannici, che il Regno Unito ha ricevuto numerosi
dinieghi di estradizione negli anni di vigenza della Convenzione cennata. Il caso “Imperiale” sarebbe
paradossalmente uno dei pochi ad andare a buon fine. E tale anomalia deve essere evitata stanti
i gravi prifili sin qui sollevati ai sensi dell’art. 698 c.p.p., per un caso
che è poltico e religioso;
·
“ PROFILI DI
VIOLAZIONE DELL’ART. 13 C.P.P”, in relazione all’art. 606, primo comma, lett.
b) del c.p.p.: si ricorda come il principio della doppia incriminazione, espresso nel
nostro art. 13 del Codice sostanziale penale, secondo comma, sancisce che: “l’estradizione
non è ammessa se il fatto che forma oggetto di estradizione non è preveduto
come reato dalla legge italiana e dalla straniera”. Risulta tautologico
evidenziare come non si esiga che lo schema astratto e generale della norma
incriminatrice straniera evocata trovi un suo esatto corrispondente in una
norma penale dell’altro ordinamento, né che il fatto venga qualificato con il
medesimo “nomen juris”, poiché basterà verificare che la stessa fattispecie
criminalistica sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti: l’inglese e
l’italiano. Ma gli illeciti contestati
ai fratelli Imperiale (con il dr. Angelo, dottore in scienze economiche, oramai
prosciolto) non integrano gli estremi di alcun reato nel nostro Ordinamento né
in quanto ad elementi costitutivi che a qualificazione formale. Si tratta,
all’evidenza, di comportamenti che non sono certamente riconducibili ad alcuna
figura del nostro Codice penale, pur volendosi prescindere dalla diversità
nella punibilità o meno a titolo di colpa, dalla diversità quanto alla
perseguibilità, o meno, a querela di parte. Iniziativa soggettiva che pure è
richiesta per il reato di “frode” nell’ordinamento inglese e che -
inspiegabilmente – (o, forse, logicamente) nel caso specifico non risulta
essere stata attivata. Il principio della doppia incriminazione impone un
riflesso processuale che si deve configurare nella verificata sussistenza dei
“gravi indizi di colpevolezza” i quali non possono che essere parametrati su
fattispecie astratte incriminatrici presenti nel nostro ordinamento. Si deve
aggiungere, comunque, che non vi è quasi mai sussistenza del suddetto parametro
tra i nostri reati associativi, comuni o politici, e la contestata figura della
“conspiracy” anglosassone. Difatti, proprio sotto questo essenziale aspetto
comparativo di diritto, è stato opposto frequente diniego da parte di diversi
Stati europei (in particolare, la Francia) a richieste estradizionali
provenienti dal Regno Unito, sia da considerarsi <passive> che
<attive>. Risulta difficile,
pertanto, ignorare il problema, appena descritto, posto che: se si dovesse dare
esecuzione nel nostro Paese a provvedimenti (come quello in esame) emessi in
relazione a fattispecie che non trovassero alcuna corrispondenza nel catalogo
nazionale “dei delitti (e delle pene)” dello Stato, la questione del rapporto
con i principi di stretta legalità e di riserva di legge, come consacrati
dall’art. 25 della Costituzione, sarebbe difficile da negare. Infatti, il tutto
colliderebbe anche con il principio di tassatività e di determinatezza delle
fattispecie penali sancito dall’art. 7, primo comma, della C.E.D.U. -
Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali – e
dall’art. 15 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del
Cittadino. Vale ancora la pena di
rammentare, e pure la sentenza censurata della Corte distrettuale napoletana vi
accenna, la differenza ontologica insuperabile delle rispettive strutture
normative delle fattispecie di reato. Infatti, con l’istituto inglese della
“conspiracy” quel legislatore, ha codificato in accoglimento della teoria del
reato-scopo, e della colpa d’autore (v. pag. 78-79 e seg. Del Testo
britannico), nonché del reato incompiuto, la previsione concretamente punitiva
delle mere “intenzioni criminali”. Inoltre, come già decisamente segnalato in
precedenza, basta l’accordo criminoso tra sole due persone. Anche se, proprio
nel caso in esame, tolto il fratello dr. Angelo e gli ignoti non
identificabili, non è dato sapere quali siano i concorrenti nei pretesi reati.
Infatti, nel nostro ordinamento, derivato da una diversa tradizione penale
liberale, vige il contrapposto principio della “necessaria offensività del
reato” che impone la punibilità non certo di mere intese anti-giuridiche,
bensì, e solo, di quelle che siano tradotte in atti concreti di esecuzione, con
condotta dannosa o pericolosa. Ne deriva, per il principio di stretta legalità,
la necessità di determinatezza della fattispecie penale in argomento. In altre
più sostanziali parole, il reato contemplato e punito con l’art. 416 del
Codice penale viene surrettiziamente richiamato come norma incriminatrice
italiana di comparazione di quella inglese contestata quale “conspiracy”.
Infatti, se fosse valido il riferimento ciò implicherebbe (come dagli atti non
è) l’esistenza di un gruppo criminale organizzato (dal dr. Imperiale?) che ha
la necessità “genetica” di aver avuto la consistenza di almeno tre persone
partecipi, le quali, organicamente associatesi fra di loro, avrebbero posto in
essere un comune progetto criminoso, attraverso i vari fatti, atti e
comportamenti che si assumono consumati o tentati in un periodo temporale
definito. Sennonchè, con esame normativo riferito ai fatti dedotti, il dr.
Rosario Imperiale (medico), esclusa la partecipazione delittuosa del fratello
Angelo (commercialista) scagionato in sede estradizionale (anche per lui
tentata dal R.U.) avrebbe commesso così gravi reati unicamente, in concorso,
con persone rimaste (da anni!) ignote. Mancano,
quindi, i presupposti normativi fra le fattispecie incriminatrici in apparente
comparazione. In conclusione, i
pretesi fatti per i quali la Corte di Bow Street ha spiccato la richiesta,
anche di arresto, ai fini estradizionali non trova riscontro legislativo in
alcuna fattispecie penalmente rilevante in Italia, trovando così applicazione
l’art. 1 del Codice penale sostanziale: “nessuno può essere punito per un
fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene
che non sianoda essa stabilite”;
·
Infine, si
sottolinea ancora come, anche ai sensi della previgente Convenzione Europea per
l’estradizione (art. 18), mancando negli atti inviati dal Regno Unito qualsiasi
indicazione relativa ai termini temporali massimi di permanenza dello stato di
custodia cautelare, in Inghilterra, dell’estradando, anche sotto questo
decisivo profilo, ed in analogia a quanto deciso dalla Sezione giudicante con
la sentenza 8-15 maggio 2006, n. 16542/06, la procedura de qua rimane
irrimediabilmente viziata dalla omissione rilevata;
· Si ricorda ancora, sempre in lettura congiunta con i
plurimi motivi del ricorso esteso, come il ricorrente sia cittadino italiano,
laureato, specializzato ed immune sinora da qualsiasi problema giudiziario che
giace fin dal dicembre 2005 in stato di custodia cautelare personale in carcere
a fini estradizionali, in una procedura che definire “oscura” è assai
riduttivo.
Richiamati ancora una volta gli integrali contenuti
degli atti difensionali finora proposti, si confida, previo svolgimento
dell’audizione personale dell’estradando, in una serena decisione della Suprema
Corte per l’annullamento della decisione impugnata senza rinvio, con ogni altra
conseguenza di Legge, in primis la remissione in libertà del cittadino italiano
Rosario Imperiale.
Deposita i seguenti documenti:
-
A) dichiarazione resa dal cittadino tunisino
Wissem Htira in data 8.12.06 dinanzi a P.U. della Municipalità di Mahdia;
-
B) traduzione giurata in lingua italiana
della stessa;
-
C) copia autentica del passaporto intestato
a Rosario Imperiale n° 396038 T con traduzione giurata dei timbri e delle
annotazioni in lingua tunisina ed annesso verbale di giuramento presso il
Tribunale di Salerno in data 12.12.2006;
-
D) copia atto di compravendita stipulato in
Napoli, in data 3 ottobre 2003, tra Rosario ed Angelo Imperiale, per Notar
Giancarlo Iaccarino, Rep. N° 8315;
-
E) certificazione in data 3.9.02 della
presenza di Rosario Imperiale presso l’università degli Studi di Napoli
“Federico II” – Dipartimento di Scienze Neurologiche;
-
F) certificazione dell’Ufficio Antiriciclaggio
e Rapporti con l’Autorità Giudiziaria del SanPaolo-Imi in data 13.2.06;
-
G) estratto conto, in copia conforme, al 30
giugno 2002 del conto corrente n° 1000/8848 intestato a Imperiale Rosario
presso il SanPaolo-Imi;
-
H)
“Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001”;
-
L) busta in cellophane contenente il
documento sub11) spedita da Londra in data 26.10.06 dallo Studio Legale
Garstangs all’indirizzo del detenuto Rosario Imperiale;
-
I) memoriale intestato alla Corte Suprema di
Cassazione, VI Sezione Penale, redatto in data 12.12.06 da Imperiale Rosario e
dallo stesso sottoscritto.
Con perfetta osservanza.
Roma, lì 14 dicembre 2006
(Avv. Vittorio Trupiano)